Nuovi adempimenti per le aziende fino a 10 dipendenti a partire dal 1 giugno 2013
Dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati
(dunque anche sotto le 10 unità), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di
lavoro.
La scadenza del 31 Maggio 2013
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto
Interministeriale del Lavoro e comunque non oltre il 31 Dicembre 2012, i datori di lavoro
che occupano fino a 10 lavoratori possono anche autocertificare di aver effettuato la
valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.
La data dunque del 31 Maggio 2013 rappresenta l’ultimo giorno di validità
dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
Dal 1 Giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi
del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
1. Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse
presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve
contenere:Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la
salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa.
2. Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati.
3. Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli generali di sicurezza.
4. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.
5. L’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del
medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
6. L’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.
Le sanzioni previste per il mancato adeguamento
1. In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono
previste le seguenti sanzioni:
2. Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di
incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di
atmosfere esplosive, etc.,
3. Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune
al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione
e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle
responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000
4. Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione
di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata
formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.
5. La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì
come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari
tipologie di assunzione.
Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?
Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL, l’ARPA, Carabinieri addetti al
nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell’Agenzia delle Entrate e militari della
Guardia di Finanza.
Quanto è concreta la possibilità di un controllo?
I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della
sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli
incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo
indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a
tappeto.
A seguito invece di una denuncia di infortunio all’INAIL da parte del datore di lavoro
oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.
La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime.
Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?
Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie
dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori
anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o
coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede
dell’azienda.
Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda?
Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare dell’azienda (o se società
dall’amministratore) a patto che quest’ultimo abbia almeno il diploma di scuola superiore,
tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il
relativo attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso di
formazione.
Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il
titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di Responsabile
Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo tramite la relativa
formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà
necessario delegare queste due funzioni ad un addetto.
Chi deve rivestire il ruolo di RLS?
Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del Testo Unico, inoltre, se il
nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di
nomina e la conseguente comunicazione all’INAIL.
La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell’INAIL sono state impartite le istruzioni per la
trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con
cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima
applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati.
La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell’INAIL, secondo
le modalità specificate all’interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l’azienda
dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 /
PIN2) al portale Web dell’INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario
eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.
L’apposita sezione del sito “Dichiarazione RSL” può essere anche utilizzata eventualmente
dal consulente del lavoro o commercialista che segue l’azienda a patto che gli vengano
comunicati i codici di accesso di cui sopra.
I dati da comunicare all’INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e
Data di inizio incarico.
I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.
Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all’INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08
prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto?
Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di revisione ed aggiornamento del
Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento
(conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione
di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in
caso di infortuni gravi.
Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l’azienda modifichi la propria
attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l’introduzione di nuovi dipendenti in
aggiunta all’organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno.
Il DVR deve avere una "data certa"?
Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto
informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all'Articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove
nominato.
Cosa devo fare una volta completato il DVR?
Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se
è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda,
successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano
modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle
condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in gravidanza) sarà
necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove
circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l’avvenuto
processo tramite l’acquisizione di una nuova data certa