Imposta di registro 2014

20.11.2013 17:13

Il cosiddetto “decreto istruzione”, il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, all’art. 26 inserisce delle modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastali, che ben poco hanno a che fare con scuola e università.

Dal 2014, infatti, sugli atti di compravendita immobiliari si sconterà l’imposta di registro sulla base di sole due aliquote:

  • 2% per la “prima casa”
  • 9% in tutti gli altri casi

con un importo minimo di 1.000 euro.

L’art. 26 del suddetto decreto va a sostituire il comma 3, art. 10 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, decreto sul federalismo fiscale, il quale prevedeva, a partire dal 1 gennaio 2014:

  • per l’acquisto della prima casa, l’imposta di registro passa dal 3 al 2%;
  • ogni altro atto traslativo di beni immobiliari sconterà l’imposta di registro del 9%;
  • abolizione delle imposte ipotecaria e catastale, attualmente dovute in misura di 168 euro per la prima casa o di atto soggetto ad IVA (acquisto dall’impresa) o in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell’1%, negli altri casi;
  • abolizione dell’imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie.

Su tale articolo è però intervenuto il suddetto “decreto istruzione” che ha reintrodotto le imposte ipotecaria e catastale, relative alle transazioni immobiliari, che saranno dovute in misura di 50 euro ciascuna e, nel caso di atto soggetto ad IVA, per il quale non si applica l’imposta di registro con le aliquote del 2 e del 9%, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa, passano da 168 euro a 200 euro.

Si ricorda comunque che il decreto istruzione (D.L. 104 del 12 settembre 2013) è ancora in fase di conversione in legge.