Il Trust
Figurativamente il Trust è assimilabile ad una solida “cassaforte giuridica” nella quale colui che istituisce il Trust (il Disponente) conferisce qualsiasi bene o diritto, al fine di proteggerlo da eventuali, future vicende personali o dall’azione di terzi che ne possano impedire l’utilizzo per il fine o per i soggetti prescelti dal Disponente.
Tecnicamente il Trust è un rapporto giuridico, in forza del quale il Disponente, per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad un’altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal Disponente nell’atto istitutivo del Trust, in favore di uno o più beneficiari, oppure per il raggiungimento di un certo scopo.
Il Trustee non può disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme da quello che è il programma previsto dal Disponente nell’atto istitutivo.
Il Disponente può nominare se stesso o un’altra persona quale Guardiano del Trust; questi ha poteri di controllo sull’operato del Trustee, il quale è obbligato a rendere il conto dell’attività compiuta.